Detrazione spese per acquisto parrucca

 
L'Agenzia delle Entrate ha esplicitato nella risoluzione n.9/E del 16 febbraio 2010 che l'acquisto della parrucca rientra nelle spese mediche DETRAIBILI, nel caso essa sia necessaria a far fronte ad un danno estetico causato da una patologia e se di supporto ad una condizione di disagio psicologico nella vita quotidiana. In questo caso è prevista una detrazione del 19% sul costo della parrucca presentando nella dichiarazione dei redditi la fattura con la specifica "vendita parrucca" e il codice fiscale della persona sottoposta a chemioterapia oltre alla certificazione del medico specialista ad attestare che la paziente sta svolgendo un ciclo di chemioterapia o la documentazione medico sanitaria che attesta la particolare cura a cui è sottoposta la persona che richiede la detrazione.

Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, 16 febbraio 2010, n. 9/E

- "Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Detrazione spese per acquisto parrucca - articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR" -

Esposizione del quesito
La contribuente istante, a seguito di un ciclo di chemioterapia, a cui si è dovuta sottoporre in quanto affetta da carcinoma infiltrante, ha subìto una repentina e totale perdita di capelli. Per sopperire a tale menomazione ha acquistato una parrucca. Chiede, pertanto, se tale acquisto possa essere considerato una spesa sanitaria e, come tale, detraibile ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che la parrucca possa essere considerata una protesi sanitaria e, conseguentemente, il relativo costo possa essere compreso tra gli oneri detraibili.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR elenca le tipologie di spese sanitarie per le quali spetta la detrazione dall'imposta lorda, per un importo pari al 19%, della parte che eccede 129,11 euro, dell'onere sostenuto. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), nonché dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
L'Amministrazione Finanziaria, ai fini di un corretto inquadramento delle spese sanitarie detraibili, con circolare del 6 febbraio 1997, n. 25, ha precisato che, relativamente alle spese per le quali può risultare dubbio l'inquadramento in una delle tipologie elencate nella lettera c) dell'articolo 15, si renderà necessario far riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi, etc..
La parrucca, pertanto, è da ricomprendere tra gli oneri detraibili laddove possa essere considerata protesi sanitaria in base ai provvedimenti emanati dal predetto Ministero. Ciò premesso, si rileva che la parrucca non è ricompresa nel Nomenclatore tariffario delle protesi, allegato al Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, concernente il "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.".
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ora Ministero della Salute), interpellato al riguardo ha, tuttavia, osservato che la mancata menzione nel Nomenclatore non sarebbe di per sé motivo ostativo alla detraibilità della spesa, dal momento che la ratio sottesa all'inclusione di una prestazione nei livelli essenziali di assistenza riconosciuti dal Servizio Sanitario è sostanzialmente diversa da quella che motiva la possibilità di usufruire della detrazione d'imposta.
Lo stesso Ministero osserva, quindi, che se si tiene in considerazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di gravedisagio psicologico, non vi sono dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione come sanitaria. Inoltre, esaminando la riconducibilità della parrucca nell'ambito dei dispositivi medici, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ora Ministero della Salute), rileva che i dispositivi indicati nel Nomenclatore rappresentano un sotto insieme del concetto di dispositivo medico, regolamentato dal D.Lgs. 46/1997 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE".
L'art. 1, comma 2, lett. a), di tale Decreto definisce come dispositivo medico "qualsiasi strumento, apparecchio, ...utilizzato da solo o in combinazione... destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di ...attenuazione di malattie o lesioni ...".
I beni e gli strumenti che possono ricadere in detta definizione, per poter essere immessi in commercio come dispositivi medici devono sottostare a quanto disposto dal successivo articolo 3, in base al quale: "i dispositivi possono essere immessi in commercio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal presente decreto ... e sono utilizzati in conformità della loro destinazione.".
Pertanto, conclude il Ministero, anche un oggetto comunemente definito come parrucca può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso didispositivo medico come sopra definito e, quindi, obbligatoriamente marcata CE ai sensi e per gli effetti della Direttiva 93/42/CEE.
Sulla base delle indicazioni fornite dal competente Ministero si deve, quindi, ritenere che la parrucca rientri nel novero delle spese sanitarie detraibili se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. Nella fattispecie rappresentata dall'istante, poiché, secondo quanto risulta dalla certificazione medica inviata a corredo dell'istanza di interpello, la parrucca è utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da trattamenti chemioterapici, si ritiene che la spesa sostenuta per il suo acquisto possa essere detratta ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.